Sono lavoratori domestici coloro che prestano un’attività lavorativa continuativa per le necessità della vita familiare del datore di lavoro come ad
esempio colf, assistenti familiari o baby sitter, governanti, camerieri, cuochi ecc.L’assunzione di un collaboratore domestico o di un assistente familiare presuppone che si rispettino determinati obblighi di legge.
La famiglia che intende assumere un lavoratore domestico deve innanzitutto prendere accordi con il lavoratore sulle condizioni contrattuali di lavoro e richiedere al lavoratore tutti i documenti necessari per perfezionare il rapporto di lavoro. In particolare, se il lavoratore è italiano o comunitario può essere assunto anche se non iscritto nelle liste del collocamento. E’ però necessario che sia in possesso del codice fiscale, di un documento di identità e della tessera sanitaria aggiornata e rilasciata dall’ASL.
E’ ammessa l’assunzione di minori con età minima di 16 anni; in questo caso, il lavoratore deve presentare oltre ai documenti già indicati:
- il certificato di idoneità al lavoro, rilasciato dall’Ufficiale sanitario dell’ASL di zona dopo visita medica a cura e carico del datore di lavoro;
- la dichiarazione dei genitori o di chi esercita la potestà familiare, vidimata dal Sindaco del Comune di residenza, con cui si acconsente che il
lavoratore minorenne viva presso la famiglia del datore di lavoro o, in alternativa, per i minori ad ore, l’autorizzazione scritta di chi esercita la
patria potestà
In caso di lavoratore extra-comunitario, oltre al passaporto e al codice fiscale, è necessario avere anche il permesso di soggiorno.
Dopo aver acquisito i documenti necessari si concordano le condizioni per stipulare in forma scritta il contratto di lavoro.
A partire dal 29 gennaio 2009 la comunicazione di assunzione deve essere presentata all’Inps entro le ore 24 del giorno precedente (anche se festivo) a quello di instaurazione del rapporto di lavoro. La comunicazione ha efficacia anche nei confronti dei Servizi competenti, del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Inail), nonché della Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo.
In caso di rapporto di lavoro che preveda la convivenza, è inoltre richiesto l’invio alla Pubblica Sicurezza di apposita Comunicazione di ospitalità, entro 48 ore dall’inizio dell’ospitalità.
In seguito all’iscrizione, l’Inps provvede ad aprire una posizione assicurativa in favore del lavoratore domestico ed invia al datore di lavoro i
bollettini Mav per il versamento dei contributi dovuti.
Il contributo è legato alla paga oraria effettiva e viene versato trimestralmente entro il 10° giorno successivo al termine di ciascun trimestre. Per cui,
per il primo trimestre la scadenza è il 10 Aprile, per il secondo trimestre il 10 Luglio, per il terzo trimestre il 10 ottobre e per il quarto trimestre il
10 Gennaio dell’anno successivo.
Gli elementi che compongono la paga oraria sono:
- la retribuzione oraria concordata tra le parti;
- il valore convenzionale del vitto e alloggio, ripartito in misura oraria.
- la tredicesima mensilità (gratifica natalizia) ripartita in misura oraria;
Contributi anno 2016
Retribuzione effettiva oraria | Importo contributo orario | |
con quota assegni familiari | senza quota assegni familiari | |
Fino a euro 7,88 | € 1,39 (0,35)* | € 1,40 (0,35)** |
Oltre € 7,88 e fino a € 9,59 | € 1,57 (0,40)* | € 1,58 (0,40)** |
Oltre € 9,59 | € 1,91 (0,48)* | € 1,93 (0,48)** |
Lavoro superiore a 24 ore settimanali*** | € 1,01 (0,25)* | € 1,02 (0,25)** |
Il datore di lavoro che versa regolarmente i contributi all’INPS per colf o assistenti familiari (badanti) può, inoltre, usufruire delle seguenti
agevolazioni fiscali:
- deduzione dal reddito dei contributi versati, per un importo massimo di 1.549,37 euro l’anno (con l’esclusione della quota a carico del lavoratore);
- detrazione dall’imposta lorda del 19% delle spese sostenute in caso di assunzione di un lavoratore addetto all’assistenza di persona non
autosufficiente (badante), per un importo massimo di 2.100 euro l’anno.
Sanzioni
Se il datore di lavoro omette o ritarda la comunicazione obbligatoria all’Inps, è soggetto al pagamento una sanzione amministrativa alla Direzione
Provinciale del Lavoro che va da 100 a 500 euro per ogni lavoratore di cui non si è comunicata l’assunzione.
In caso di mancata iscrizione del lavoratore domestico all’INPS, la Direzione Provinciale del Lavoro può applicare al datore di lavoro una sanzione che va da 1.500 euro a 12.000 euro per ciascun lavoratore “in nero”, maggiorata di 150 euro per ciascuna giornata di lavoro effettivo, cumulabile con le altre sanzioni amministrative e civili previste contro il lavoro nero.
Se la comunicazione avviene entro un anno – fatte salve le sanzioni comminate dalla Direzione Provinciale del Lavoro – l’Inps applica le sanzioni civili come stabilito dalla legge 388/2000 ai trimestri pagati in ritardo. In caso di iscrizione con ritardo superiore ad un anno, ai trimestri oltre l’anno
vengono applicate le sanzioni così come previste dalla legge 388/2000 art 116 comma b.
Il versamento tardivo dei contributi, in presenza di iscrizione regolare, comporta l’applicazione delle sanzioni civili così come stabilito dalla legge
388/2000. Il tasso è quello vigente al momento del pagamento.
Gli adempimenti necessari per l’assunzione, la variazione e la cessazione di un rapporto di lavoro con un lavoratore domestico possono essere effettuate:
- rivolgendosi a un CAF/Patronato;
- tramite un intermediario abilitato;
- autonomamente per via telematica, per il tramite del codice PIN dispositivo del datore di lavoro sul sito INPS dedicato.
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