OBBLIGO DI COMUNICAZIONE PER AIUTI E CONTRIBUTI PUBBLICI
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La legge 124/2017 modificata dal D.L. n. 34/2019, convertito con Legge n.58/2019 (art. 1, commi da 125 a 129) prevede l’obbligo per le aziende di pubblicare, entro il 30 giugno di ogni anno, l’elenco delle erogazioni pubbliche ricevute nell’esercizio dell’attività di impresa nel corso dell’anno precedente relative a “sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria
A partire dall’annualità 2023 l’inosservanza di tale adempimento sarà sanzionata.
I contribuenti soggetti all’obbligo sono tutti quelli iscritti al Registro delle imprese.
Sono oggetto di pubblicazione tutti gli aiuti di Stato, se di importo complessivo superiore a 10.000€. L’importo è su base annua e deve essere conteggiato secondo il criterio di cassa (erogati / incassati).
Non vanno pubblicate le somme percepite da pubbliche amministrazioni in conseguenza di cessioni e/o prestazioni di servizi effettuate nei confronti delle stesse.
Non sono soggetti all’obbligo di pubblicazione nemmeno i vantaggi fiscali che spettano alla generalità delle imprese.
La pubblicazione, va effettuata sul proprio sito internet aziendale.
E’, tuttavia, previsto che i soggetti che non hanno un proprio sito internet, possano provvedere alla pubblicazione sul sito internet delle Associazioni di Categoria alle quali aderiscono.
FEDERDAT mette a disposizione il proprio sito per le imprese che abbiano necessità di adempiere a questo obbligo di comunicazione previsto dalla normativa e siano sprovviste di sito aziendale.