OBBLIGATORI IL MARCHIO CE E LA NOTA INFORMATIVA PER I DPI DI PRIMA CATEGORIA

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By Federdat Marzo 23, 2015 15:58

Per definizione, quando si parla di Dispositivi di protezione individuale ( Dpi ) ci si riferisce a “qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo” (art. 74, c. 1 del TU 81/08 sicurezza lavoro). Le categorie di classificazione dei Dpi sono fissate dal D.Lgs 475/92, art. 4 in rapporto alla natura dei rischi; il numero di riferimento della categoria (1°, 2° e 3°) aumenta con l’aumentare dei rischi a difesa dei quali il Dpi è preposto. Andando più nel dettaglio, i Dpi di prima categoria “sono di progettazione semplice ma in grado di tutelare il lavoratore rispetto ai rischi di danni fisici di lieve entità”.

Fanno parte di questa categoria i dispositivi che proteggono da:

  • azioni lesive con effetti superficiali prodotte da strumenti meccanici;
  • azioni lesive di lieve entità e facilmente reversibili causate da prodotti per la pulizia;
  • rischi derivanti dal contatto o da urti con oggetti caldi, che non espongano ad una temperatura superiore di 50°C;
  • ordinari fenomeni atmosferici nel corso di attività professionali;
  • urti lievi e vibrazioni inidonei a raggiungere organi vitali ed a provocare lesioni di carattere permanente;
  • azione lesiva dei raggi solari.

Riassumendo, i Dpi di prima categoria sono i dispositivi per la protezione degli occhi, della testa, delle gambe e/o piedi , delle mani e delle braccia, nonchè gli indumenti di protezione. Prima dell’introduzione del prodotto sul mercato, il produttore (o rappresentate Ue, o importatore) deve obbligatoriamente apporre la marcature CE, prescritta a garanzia del possesso dei requisiti di sicurezza e di conformità alle norme (art. 4 del D.Lgs 475/1992) dei suddetti dispositivi.

Lo stesso produttore deve inoltre conservare per almeno 10 anni la dichiarazione di conformità CE (attestazione prevista dall’ art. 11 all. VI, del D.Lgs 475/1992) e la documentazione tecnica del prodotto, che dovrà esibire sia su richiesta delle autorità di controllo (Dogana, Guardia di Finanza, Camere di Commercio), che delle associazioni di consumatori.

Oltre a ciò, il produttore è tenuto a elaborare la nota informativa, nella quale, tra tutte le inforamzioni, vanno riportate necessariamente le istruzioni di deposito, di impiego, di pulizia, di manutenzione, di revisione e di disinfezione; gli accessori utilizzabili con i Dpi e le caratteristiche dei pezzi di ricambio appropriati; la data o il termine di scadenza dei Dpi o di alcuni dei loro componenti.

La mancanza della marcatura CE e dell’informativa sui Dpi, come detto, preclude la loro immissione sul mercato e lo stesso distributore deve verificarne la presenza, insieme agli identificativi del produttore, e dell’importatore, in modo da consentire la tracciabilità del prodotto (decisione768/2008/CE del 9 luglio 2008).

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By Federdat Marzo 23, 2015 15:58