NUOVO REGOLAMENTO IN MATERIA DI ASCENSORI E MONTACARICHI

Federdat
By Federdat Aprile 21, 2015 11:29

Il 21 febbraio 2015 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Dpr 19 gennaio 2015, n.8, riguardante la semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta e della licenza d’uso per ascensori e montacarichi; il nuovo testo è stato adottato per chiudere la procedura di infrazione 2011/4064 in materia e con riferimento alla direttiva 95/16/CE. Per dare attuazione alla direttiva europea, con il Dpr 162/1999, si è cercato un allineamento alle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori, non trovando però il consenso della Commissione europea che, nel 2011, aveva contestato all’Italia il non corretto recepimento della direttiva, dichiarando che le disposizioni per la messa in esercizio degli ascensori e dei montacarichi devono essere estese a tutti gli ascensori e non solo a quelli in servizio privato. A causa della suddetta contestazione è stato necessario correggere il regolamento del 1999 (artt. 11 e 12), emanando il Dpr 19 gennaio 2015, n,8, le cui disposizioni sono entrate in vigore l’8 marzo scorso.

Il provvedimento (art. 1) corregge anche l’art. 13 del vecchio regolamento, inserendo la direzione generale del trasporto pubblico locale del Ministero delle Infrastrutture tra i soggetti preposti alle verifiche periodiche prescritte per il mantenimento in esercizio degli ascensori:

“Il proprietario dello stabile… è tenuto ad effettuare regolari manutenzioni dell’impianto … a sottoporre lo stesso a verifica periodica ogni due anni.

Alla verifica periodica degli ascensori, dei montacarichi e degli apparecchi di sollevamento rispondenti alla definizione di ascensore la cui velocità di spostamento non supera 0,15 m/s provvedono, secondo i rispettivi ordinamenti, a mezzo di tecnici forniti di laurea in ingegneria:

a) l’azienda sanitaria locale competente per territorio, o l’Arpa;
b) la direzione territoriale del lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali competente per territorio, per gli impianti installati presso gli stabilimenti industriali o le aziende agricole;
c) la direzione generale del trasporto pubblico locale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per gli ascensori destinati ai servizi di pubblico trasporto terrestre;
d) gli organismi di certificazione… per le valutazioni di conformità;
e) gli organismi di ispezione “di tipo A” accreditati… ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012… dall’unico organismo nazionale autorizzato a svolgere attività di accreditamento ai sensi del regolamento (CE) n.765/2008”.

Non si tratta dell’unico cambiamento introdotto, poichè con l’art. 17-bis vengono anche semplificate le procedure di concessione delle autorizzazioni all’ installazione degli ascensori.

Per quel che riguarda le verifiche periodiche di funzionamento in sicurezza, le disposizioni relative all’esercizio degli ascensori in servizio pubblico destinati al trasporto di persone, sono state prese in esame e inserite nel Decreto del Ministero delle Infrastrutture 09/03/2015, n,61 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 14 marzo scorso.
Errata corrige
DPR 19/01/2015 n.8

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By Federdat Aprile 21, 2015 11:29