MATERNITA’: AGGIORNAMENTI SUI LIMITI DEL CONGEDO

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By Federdat Settembre 7, 2015 10:01

La circolare n. 139 dell’Inps fornisce indicazioni sull’estensione dei limiti di fruizione ed indennizzo del congedo parentale per lavoratori e lavoratrici dipendenti come previsto dal D.Lgs. n. 80/2015.

Il D.Lgs. n. 80/2015, in materia di “Misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro”, prevede:

-l’estensione della fruizione del limite temporale del congedo parentale fino ai 12 anni di vita del bambino, o fino ai 12 anni dall’ingresso in famiglia del minore adottato o affidato;

-l’elevazione dell’indennizzabilità dello stesso pari al 30% della retribuzione media giornaliera, innalzandola in termini temporali da 3 a 6 anni di vita del bambino o da 3 a 6 anni dall’ingresso in famiglia del minore adottato o affidato, per un periodo massimo complessivo tra i genitori di 6 mesi;

-l’indennizzo del 30% della retribuzione media giornaliera per i periodi di congedo parentale ulteriori rispetto al menzionato limite di 6 mesi oppure fruiti tra i 6 anni e gli 8 anni di vita del bambino, se il reddito individuale del genitore richiedente sia inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione a carico dell’assicurazione generale obbligatoria;

-in nessun caso l’indennizzo per i periodi di congedo parentale fruiti nell’arco temporale dagli 8 anni ai 12 anni di vita del bambino;

-la contribuzione figurativa fino al 12° anno di vita del bambino per i periodi di congedo parentale fruiti tra il 25 giugno e il 31 dicembre 2015.

L’Inps, con il messaggio n. 4576 del 6 luglio, precisa che , in attesa dell’adeguamento del sistema informatico per la presentazione della domanda on line, per i genitori lavoratori dipendenti che fruiscono di periodi di congedo parentale dal 25 giugno 2015 al 31 dicembre 2015 e solo per figli in età compresa tra gli 8 ed i 12 anni, oppure per minori in adozione o affidamento che si trovano tra l’8° ed il 12° anno di ingresso in famiglia, è consentita, per il solo mese di luglio 2015, la presentazione della domanda in modalità cartacea utilizzando il modello SR23 rinvenibile sul sito dell’Istituto, nella sezione modulistica. 

Per la fruizione di congedo parentale per figli di età inferiore agli 8 anni, la domanda continua ad essere presentata in via telematica.

Le domande, quindi, dovranno essere presentate all’Inps, esclusivamente on line, fatto salvo il periodo transitorio dal 25 giugno alla data dell’aggiornamento della procedura di presentazione delle domande.  

Nel messaggio n. 4805 del 16 luglio l’Inps, inoltre, fornisce precisazioni sul prolungamento del congedo parentale per figli con disabilità in situazione di gravità, previsto dal D. Lgs. n. 80/2015, dove si indica che i giorni fruiti fino al dodicesimo anno di vita del bambino, o fino al dodicesimo anno dall’ingresso in famiglia del minore in caso di adozione o affidamento, a titolo di congedo parentale ordinario e di prolungamento del congedo parentale non possono superare in totale i tre anni, con diritto per tutto il periodo all’indennità economica pari al 30% della retribuzione. 

La nuova disposizione normativa è applicata in via sperimentale esclusivamente per il solo anno 2015 e per le sole giornate di astensione riconosciute nell’anno medesimo; è consentita la presentazione della domanda in modalità cartacea, solo per il mese di luglio, utilizzando il modello “SR08” rinvenibile sul sito internet dell’Istituto, nella sezione modulistica.

L’Inps, inoltre, chiarisce che la domanda cartacea va utilizzata solo dai genitori lavoratori dipendenti che fruiscono di periodi di prolungamento di congedo parentale dal 25 giugno al 31 dicembre 2015, per figli in età compresa tra gli 8 ed i 12 anni, oppure per minori in adozione o affidamento che si trovano tra l’8° ed il 12° anno di ingresso in famiglia mentre per i genitori lavoratori aventi diritto al prolungamento del congedo parentale per figli di età inferiore agli 8 anni, la domanda continua ad essere presentata in via telematica.

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By Federdat Settembre 7, 2015 10:01
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