Infortuni avvenuti accompagnando i figli a scuola
Lo stabiliscono le nuove linee guida dell’Inail sugli incidenti in itinere, che prendono atto dell’orientamento della Cassazione sulla necessità di valutare le esigenze familiari al fine di ammetterli o meno alla tutela assicurativa. Il riconoscimento subordinato alla verifica di modalità e circostanze di ogni evento.
L’incidente occorso al lavoratore nel tragitto casa-lavoro, interrotto o deviato per accompagnare il proprio figlio a scuola, potrà essere ammesso alla tutela assicurativa dell’Inail per gli infortuni in itinere, previa verifica della necessità dell’uso del mezzo privato. Lo stabilisce la circolare numero 62 del 18 dicembre, che prende atto dell’orientamento univoco della Cassazione sulla necessità di valutare le esigenze familiari al fine di riconoscere o meno la possibilità di indennizzare questo tipo di infortuni.
Una protezione sempre più estesa. La possibilità di estendere la tutela assicurativa anche a questi casi, prevista nelle nuove linee guida, tiene conto dell’evoluzione della giurisprudenza della Suprema Corte, e in particolare del “criterio della ragionevolezza” attraverso il quale, salvaguardando le esigenze umane e familiari del lavoratore costituzionalmente garantite, e conciliandole con i doveri derivanti dal rapporto di lavoro, la Suprema Corte ha reso sempre più penetrante la protezione assicurativa, sulla falsariga di quanto avviene in altri Paesi europei, che riconoscono la possibilità di indennizzare gli infortuni occorsi durante le deviazioni o le interruzioni “necessitate” per il soddisfacimento di esigenze familiari.