Incentivi alle assunzioni: Novità 2017
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La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge di Stabilità 2017 completa il quadro degli incentivi di cui i datori di lavoro potranno usufruire a partire da quest’anno, implementando anche una serie di agevolazioni mirate alle varie casistiche di lavoratori in cerca di occupazione.
Dal primo Gennaio 2017, decadono una serie di agevolazioni previste fino all’anno 2016. Si prevedono infatti forme di assunzioni con agevolazioni più mirate e meno generalistiche.
Gli incentivi che non sono più attivi a partire dall’inizio del nuovo anno e di cui i datori di lavoro non potranno più avvalersi per assumere personale a condizioni agevolate, sono in breve:
- Assunzione a tempo determinato ed indeterminato di lavoratori in mobilità;
- Assunzione a tempo indeterminato – Esonero biennale;
- Assunzione di giovani che stanno svolgendo o hanno svolto un tirocinio con Garanzia Giovani;
- Assunzione con apprendistato professionalizzante.
Come già detto, alla fine di queste agevolazioni si accompagna la proroga di altre, che saranno ancora fruibili nel 2017, e l’introduzione di nuove agevolazioni che consentiranno ai datori di lavoro di assumere tipologie mirate di lavoratori. Vediamo quali sono e chi potrà usufruire di queste novità.
- Alternanza scuola lavoro ( 1, co. da 308 a 313 della Legge di Bilancio 2017).
I datori di lavoro che assumano, a tempo determinato o indeterminato, studenti che abbiano svolto attività di alternanza scuola-lavoro presso il medesimo datore, hanno diritto ad una agevolazione che consiste nel totale esonero contributivo (100%), nel limite massimo di 3.250 euro su base annua, per un periodo massimo di trentasei mesi.
L’agevolazione è valida per assunzioni effettuate tra il 1 gennaio 2017 ed il 31 dicembre 2018 entro sei mesi dal conseguimento del titolo di studio.
- Incentivo Occupazione Giovani (Decreto MLPS n. 394/2016).
In caso di assunzione a tempo indeterminato o con contratto di apprendistato professionalizzante di giovani tra i 16 e i 29 anni registrati a Garanzia Giovani, al datore di lavoro spetta una agevolazione sotto forma di sgravio contributivo nel limite massimo di 8.060 euro annui.
In caso di contratto a tempo determinato l’agevolazione è pari al 50% della contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro (no INAIL) nel limite massino di 4.060 euro annui. Se part-time l’agevolazione viene proporzionalmente ridotta.
L’incentivo occupazione giovani è valido per assunzioni effettuate tra il 1 gennaio 2017 ed il 31 dicembre 2017.
- Incentivo occupazione Sud (Lgs. n. 150/2015 | Decreto MLPS 21 novembre 2016).
I datori di lavoro che abbiano la sede di lavoro in Basilicata, Campania, Puglia, Sicilia, Calabria, Abruzzo, Molise o Sardegna, possono ottenere una agevolazione sotto forma di sgravio contributivo, per l’assunzione, tra il 1 Gennaio 2017 ed il 31 Dicembre 2017, di disoccupati che non abbiano avuto un impiego retribuito nei 6 mesi precedenti.
L’incentivo ha una durata di 12 mesi e si applica ai contributi INPS a carico del datore di lavoro, entro il limite massimo annuo di 8.060 euro; restano esclusi i premi dovuti all’INAIL.
- Incentivo Assunzione Donne ( 4, commi 8-11, della L. n. 92/2012 – c.d. “Legge Fornero”)
Tale incentivo spetta ai datori di lavoro che intendano assumere donne di qualsiasi età, ovunque residenti, “prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi”. Il termine si abbassa a 6 mesi se la dipendente è residente in aree svantaggiate o impiegata in una professione o in un settore economico caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere.
In particolare, per le assunzioni a tempo determinato, l’incentivo consiste in una riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro per la durata di 12 mesi; mentre per le assunzioni a tempo indeterminato il datore di lavoro ottiene una riduzione del 50% dei contributi a suo carico per la durata di 18 mesi.
In caso di trasformazione del contratto a termine in contratto a tempo indeterminato, la riduzione dei contributi si prolunga fino al 18° mese dalla data di assunzione.
- Lavoratori Over 50 ( 4, commi 8-11, della L. n. 92/2012 – c.d. “Legge Fornero”)
Tale incentivo spetta ai datori di lavoro che intendano assumere Lavoratori di età pari o superiore a 50 anni disoccupati da oltre 12 mesi.
In particolare, per le assunzioni a tempo determinato, l’incentivo consiste in una riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro per la durata di 12 mesi; mentre per le assunzioni a tempo indeterminato il datore di lavoro ottiene una riduzione del 50% dei contributi a suo carico per la durata di 18 mesi.
In caso di trasformazione del contratto a termine in contratto a tempo indeterminato, la riduzione dei contributi si prolunga fino al 18° mese dalla data di assunzione
- Lavoratori in CIGS – Contratto a tempo indeterminato ( 4, c. 3, del D.L. n. 148/1993 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 236/1993 | Art. 8, c. 4, della L. n. 223/1991)
I datori di lavoro che assumano lavoratori che abbiano fruito della CIGS per almeno 3 mesi, anche non continuativi (dipendenti di aziende beneficiarie di CIGS da almeno 6 mesi) hanno la possibilità di ottenere incentivi sia contributivi che economici.
In particolare, la contribuzione a carico del datore di lavoro è ridotta al 10% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per 12 mesi. Dall’agevolazione è esclusa la quota a carico del lavoratore che è dovuta per intero.
Inoltre, è previsto un contributo mensile pari al 50% dell’indennità di mobilità che sarebbe spettata al lavoratore per un periodo pari a:
- 9 mesi per lavoratori fino a 50 anni;
- 21 mesi per i lavoratori con più di 50 anni;
- 33 mesi per i lavoratori con più di 50 anni e residenti nel Mezzogiorno e nelle aree ad alto tasso di disoccupazione.
- Lavoratori in NASpI – Contratto a tempo indeterminato ( 7, c. 5, lett. b), del D.L. n. 76/2013 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 99/2013 | art. 2, c. 10 bis, della L. n. 92/2012 – c.d. Legge Fornero | D.Lgs. n. 150/2015)
Per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato lavoratori in godimento dell’indennità NASpI (Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego Assicurazione Sociale per l’Impiego), spetta un Incentivo pari al 20% dell’indennità mensile che sarebbe stata corrisposta al lavoratore per il periodo residuo di spettanza dell’indennità.
L’incentivo non spetta:
- Per quei lavoratori riassunti dopo il licenziamento che siano nell’arco temporale dei 6 mesi per l’esercizio del diritto di precedenza (art. 15, c. 6, della L. 264/1949);
- Qualora l’impresa assumente, pur appartenendo ad altro settore, sia in rapporto di collegamento o controllo con l’impresa che ha operato il recesso, oppure l’assetto proprietario sia sostanzialmente coincidente.
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