Detrazione e rimborso IVA spettante anche in caso di omessa dichiarazione

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By Federdat Ottobre 4, 2023 09:53

Un argomento molto dibattuto nel processo tributario è il diritto al riconoscimento della detrazione IVA (ed il conseguente eventuale rimborso) nel caso in cui sia omessa, ovvero presentata tardivamente, la relativa dichiarazione annuale. Ancora oggi l’Agenzia delle entrate ed alcune corti di merito sostengono che le eccedenze risultanti da una dichiarazione non ritualmente presentata non possano essere liquidate in favore del soggetto che ne abbia fatto esplicita richiesta. Ebbene, l’orientamento sul punto della giurisprudenza di legittimità è diametralmente opposto. Il principio di neutralità dell’imposizione armonizzata sul valore aggiunto, Secondo gli Ermellini, comporta infatti che: «pur in mancanza di dichiarazione annuale per il periodo di maturazione, l’eccedenza d’imposta che risulti da dichiarazioni periodiche e da regolari versamenti e sia richiesta entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto, deve essere riconosciuta dal giudice tributario, qualora il contribuente abbia rispettato tutti i requisiti sostanziali per la detrazione; nel qual caso, nel giudizio di impugnazione della cartella emessa a seguito di controllo formale automatizzato, non può essere negato il diritto alla detrazione se venga dimostrato in concreto che si tratti di acquisti compiuti da un soggetto passivo d’imposta, assoggettati ad IVA e finalizzati ad operazioni imponibili. […]

Non è, pertanto, la presentazione della dichiarazione IVA che regge, in quanto tale, la spettanza della detrazione, ma la sussistenza dei presupposti sostanziali per la sua fruizione. […] Parimenti, l’esercizio della detrazione può essere esercitato purché il contribuente non sia incorso in decadenze. E per far ciò, la dichiarazione può essere presentata tardivamente, ma non oltre il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto secondo la disciplina pro tempore». (Cass., Sentenza n. 3066/2023 del 1/2/2023).

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By Federdat Ottobre 4, 2023 09:53