Collegio dei Probi Viri
Il Collegio dei Probiviri è organo facoltativo, istituibile a discrezione del Consiglio Direttivo. Il Collegio dei Probiviri è il sistema di garanzia statutario. Esso è composto da cinque membri effettivi e due supplenti, eletti direttamente fra i soci o fra magistrati in pensione, professori universitari in materie giuridiche e avvocati con almeno 10 anni di iscrizione all’albo professionale.
Il Collegio dei Probiviri esercita le funzioni ad esso attribuite nel rispetto dei principi di imparzialità, indipendenza e autonomia. Il Collegio dei Probiviri costituito presso la Confederazione delibera sulle controversie tra soci della Confederazione circa l’interpretazione e/o l’applicazione del presente Statuto, di Regolamenti o di deliberati di Organi della Confederazione, nonché sui ricorsi presentati avverso le delibere di ammissione alla Confederazione, di commissariamento e di esclusione, nonché di decadenza dalla carica di componente di un Organo associativo; in funzione di Organo di riesame, sulle decisioni assunte dai Collegi dei Probiviri costituiti presso ogni grande socio del sistema confederale.
Al fine di fornire al sistema confederale elementi di orientamento per una uniforme risoluzione delle controversie, le deliberazioni del Collegio dei Probiviri costituito presso la Confederazione sono periodicamente comunicate ai Collegi dei Probiviri costituiti presso ogni altro livello del sistema. La procedura innanzi al Collegio dei Probiviri è disciplinata da apposito regolamento approvato dal Consiglio; Il Collegio dei Probiviri esprime pareri sull’interpretazione e/o l’applicazione del presente Statuto, del Codice Etico o di Regolamenti, a richiesta di un Organo della Confederazio