AGGIORNAMENTO PER L’UTILIZZO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO: RINNOVO ENTRO 12/03/2015
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Con l’Accordo Stato Regioni del 22 febbraio 2012 in materia di Sicurezza sul Lavoro, entrato in vigore il 12 marzo 2013 sono state individuate e definite le attrezzature di lavoro per le quali è richiesta obbligatoriamente una specifica abilitazione da parte degli operatori. Le attrezzature rientranti nella necessità di abilitazioni sono le seguenti:
– Piattaforma di lavoro mobile elevabile;
– Gru a torre;
– Gru mobile;
– Gru per autocarro;
– Carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo (carrelli semoventi a braccio telescopico, carrelli industriali semoventi, carrelli/elevatori/sollevatori semoventi telescopici rotativi);
– Trattori agricoli o forestali;
– Macchine movimento terra (escavatori idraulici, escavatori a fune, pale caricatrici frontali, terne, autoribaltabile a cingoli);
– Pompa per calcestruzzo.
Il punto 6 dell’Allegato A dell’Accordo, in merito alla “durata della validità dell’abilitazione e dell’aggiornamento”, stabilisce che “l’abilitazione deve essere rinnovata ogni 5 anni” e che “il corso […]ha durata minima di 4 ore” per ogni macchinario che l’operatore è solito manovrare.
Per quanto concerne la formazione dei lavoratori che utilizzano attrezzature di lavoro effettuata prima dell’entrata in vigore dell’Accordo Stato Regioni del 22/02/2012, ossia prima del 12/03/13, come specificato al punto 9 dell’Allegato A dello stesso, sono riconosciuti validi i corsi di formazione che soddisfano i seguenti requisiti:
a) corsi di formazione della durata complessiva non inferiore a quella prevista dagli allegati, composti di modulo teorico, modulo pratico e verifica finale dell’apprendimento;
b) corsi, composti di modulo teorico, modulo pratico e verifica finale dell’apprendimento, di durata complessiva inferiore a quella prevista dagli allegati a condizione che gli stessi siano integrati tramite il modulo di aggiornamento di cui al punto 6, entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto;
c) corsi di qualsiasi durata non completati da verifica finale di apprendimento a condizione che entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente accordo siano integrati tramite il modulo di aggiornamento di cui al punto 6 e verifica finale dell’apprendimento.
E’ da tenere in considerazione che tale formazione specifica non è sostitutiva della formazione obbligatoria spettante comunque a tutti i lavoratori e realizzata ai sensi dall’articolo 37 del D.Lgs. n. 81/2008.
Pertanto, gli operatori che hanno frequentato un corso di abilitazione all’uso di uno o più macchinari prima dell’entrata in vigore dell’Accordo Stato Regione, ossia prima del 12/03/13, hanno l’obbligo di frequentare il primo corso di aggiornamento della durata di 4 ore entro e non oltre il 12 marzo 2015. La formazione effettuata prima dell’entrata in vigore dell’accordo è ritenuta valida solo se integrata da un modulo di aggiornamento di 4 ore, da effettuarsi sempre entro il 12/03/2015, pena la perdita della formazione già svolta.